Dovranno andare via in tempi strettissimi. Scatta il sequestro bis dei 53 appartamenti in penisola sorrentina che la Procura di Torre Annunziata ritiene abusivi. Le famiglie che hanno acquistato gli appartamenti senza conoscere la vicenda giudiziaria dovranno fare le valige in fretta.
Ieri il Tribunale del Riesame di Napoli, 12^ sezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 24.5.2021, ha disposto un nuovo sequestro preventivo del comparto edificatorio di “housing sociale” di iniziativa privata, a Sant'Agnello, via G.M. Gargiulo, in relazione al delitto di cui all'art. 323 c.p..
Il sequestro preventivo fa seguito a quello ripristinato in data 18.3.2022 dal Tribunale del Riesame, quale giudice di rinvio, sul complesso immobiliare su indicato, in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lettera c) DPR 380/2001 (lottizzazione abusiva) e 181 D.Lgs. 42/2004 (reato paesaggistico), dopo che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di questa Procura della Repubblica, aveva annullato una precedente ordinanza dello stesso Tribunale, datata 14.05.2021, con la quale era stato accolto l'appello dell'imprenditore Antonio Elefante avverso l'ordinanza del GIP di Torre Annunziata, emessa in data 11.1.2021, di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dallo stesso GIP in data 28.2.2020 e già confermato dal Tribunale del Riesame in data 18.6.2020.
Con l'ordinanza emessa in data 27.4.2022, il Tribunale del Riesame ha ritenuto, che: "l'intervento realizzato risultava in evidente contrasto con gli strumenti urbanistici; - la non conformità dell'intervento alle previsioni del P.R.G. era ben nota tanto ai privati che l'avevano proposto quanto all'amministrazione comunale; - pur prescindendo dai più che fondati dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della legge regionale n. 19/2009, nella parte in cui estendeva la portata derogatoria delle previsioni in essa contenute ai territori soggetti a P.U.T, l'intervento edificatorio non poteva neppure essere realizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009, in quanto da realizzarsi su area tutt'altro che degradata; - non poteva ritenersi fondata la prospettazione difensiva dell’equiparazione dell'edilizia residenziale pubblica con quella sociale; - a fronte di una volumetria assentibile massima pari a mc. 9016, il permesso di costruire aveva autorizzato l'edificazione di una volumetria residenziale pari a 11.785,95 mc., superiore di circa il 30%.
Il Tribunale del riesame ha quindi affermato che le considerazioni su formulate impongono di ritenere sussistenti i vizi di legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale di Sant'Agnello, violativi di specifiche disposizioni di legge che regolano l'assetto urbanistico del territorio.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente, altresì, il dolo intenzionale richiesto per la configurabilità dell'abuso di ufficio. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse acquisito, nel corso dell'iter amministrativo, plurimi elementi indicativi della illegittimità dell'intervento edificatorio, alla stregua del parere fornito dalla Giunta Provinciale di Napoli con delibera del 9.12.2014 e del parere qualificato del prof. Pinto, che aveva segnalato che la legittimità costituzionale della norma derogatoria doveva ritenersi sub iudice.
Secondo il Tribunale, l'evidente illegittimità dei provvedimenti autorizzatori, unitamente ai pareri acquisiti nel corso dell'iter amministrativo, che avrebbero imposto particolari cautele ed il cui contenuto è stato viceversa completamente disatteso, impongono di ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato ed appare davvero arduo sostenere che i protagonisti della vicenda, o almeno taluni di essi, sia intranei che estranei alla pubblica amministrazione, autorizzando la realizzazione di un intervento residenziale del tutto avulso da quelle finalità, persistendo pur a fronte dei rilievi formulati nel corso della procedura, abbia(no) agito all’esclusivo fine di perseguire finalità pubblicistiche.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, nell'affermare che non appare dubitabile che nel caso in esame il comparto edificatorio rappresenti l'ingiusto profitto conseguito dalla società amministrata dagli indagati Elefante Antonio e Zurlo Massimiliano, in quanto tale suscettibile di confisca obbligatoria, ha affermato altresì che la necessità di adottare il vincolo reale appare chiara ove si consideri che le procedure di alienazione a terzi non sono ad oggi state concluse, risultando stipulati esclusivamente contratti o impegni preliminari, con il conseguente concreto ed attuale rischio, in assenza dell'apposizione del vincolo reale, di un aggravamento delle conseguenze del reato, tramite la vendita dei numerosi appartamenti costituenti il comparto edificatorio ed il conseguente incremento del vantaggio patrimoniale assicurato con il rilascio dei titoli illegittimi.
Il preventivo è stato dichiarato immediatamente esecutivo e per l'esecuzione dello stesso il Tribunale del Riesame ha delegato la Compagnia dei carabinieri e il Commissariato PS di Sorrento nonché la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.